730 precompilato 2021 quando scade?

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Il 730 deve essere presentato da tutti i cittadini dipendenti/pensionati italiani e non (persone fisiche), residenti in Italia e che percepiscono entrate da dichiarare sia da lavoro dipendente e/o da altre fonti di reddito che non richiedono partita IVA (lavori saltuari con introiti annui inferiori ai 5000 euro, rendite finanziarie, affitti, ecc..). Nel seguente paragrafo riporto tutte le date essenziali e le scadenze previste per la presentazione e l’invio della precompilata introdotte dalla Manovra 2020 ed anticipate mediante il milleproroghe 2020 a causa del tanto ormai famoso Corona Virus che ha imposto l’anticipo al 2020 della nuove date di scadenza e della relativa finestra mobile sui rimborsi.

730 scadenza 2021 introdotta dal Decreto Milleproroghe

Per il 2021 la nuova data limite entro la quale presentare o in maniera autonoma la propria dichiarazione dei redditi o mediante il vostro CAF di fiducia è stata fissata nel  

30 Settembre

Come per tutte le pratiche, anche questa possiede delle tempistiche, che grazie alla precompilata si sono dilatate rispetto al passato.

La Manovra 2020 aveva inizialmente previsto che la nuova data di scadenza fosse prevista a partire dal 2021; ahimé la criticità legata al Corona Virus e la scia di problemi finanziari oltre che di salute che questa pandemia ha determinato, ha spinto il legislatore ad anticipare l’introduzione della nuova data di scadenza e quindi di posticiparla a fine Settembre 2020.

Ma vediamo quali sono le principali date da tenere in mente:

      • Per il 2021 ed in concomitanza della pandemia da Corona Virus, i sostituti di imposta avranno tempo fino al 31 Marzo per la consegna delle certificazioni uniche ai propri dipendenti oltre che all’agenzia delle entrate;
      • Fissata nella data del 10 Maggio la messa a disposizione della precompilata da parte dell’Agenzia delle Entrata sulla propria piattaforma dovrà si potrà accedere con le proprie credenziali SPID,  mediante la CIE o la CNS ovvero la Carta Nazionale dei Servizi;

730 precompilato da quando?

      • Dal 14 Maggio è possibile eseguire l’accettazione della precompilata registrata sulla piattaforma (scelta consigliata) oppure procedere con le modifiche/integrazioni il cui processo finale produrra la vostra dichiarazione dei redditi che l’Agenzia delle entrate registrerà;
      • Dal 25 Maggio è possibile compilare i riquadri RW, RT ed RM per i redditi aggiuntivi al 730 e correggere o sostituire il modello 730 già inviato;
      • Da stabilire l’ultimo giorno utile per il versamento, con maggiorazione del 0,4% a titolo di interesse, di saldo e primo acconto per i contribuenti 730 senza sostituto d’imposta o con modello Redditi;
      • 30 Settembre ultimo giorno utile per l'invio della precompilata mediante la piattaforma dell'Agenzia delle Entrate.

ATTENZIONE: se avete sforato tutte queste date, niente paura, non andate nel panico. Lo Stato, seppur in ritardo, accetta sempre le dichiarazioni fatte dal contribuente “leale” che ammette di essersi dimenticato di eseguire la dichiarazione dei redditi. In questo caso si avvia una procedura che si chiama di “ravvedimento operoso” mediante la quale il contribuente dichiara la dimensticanza dovuta alla mancata dichiarazione dei redditi prima che venga appurata dall’ Agenzia delle Entrate (fate attenzione: in quest’ultimo caso sarebbero stangate); il tutto, naturalmente, non è a costo zero ma il contribuente deve pagare una sanzione che cresce proporzionalmente con i giorni di ritardo. Quindi occhio e state attenti.

Rimborso 730 precompilato e finestra mobile

Risulta importante chiarire che se nel passato erano state stabilite delle date uguali per tutti per quanto concerne l’eventuale conguaglio a rimborso/debito, da quest’anno le cose sono cambiate.

È stata introdotta la finestra mobile; l’eventuale conguaglio da parte dello Stato, se previsto, avverrà il primo mese utile successivo a quello di presentazione della dichiarazione fermo restando che chi completerà la dichiarazione entro il 30 Giugno riceverà, se dipendente, il rimborso nel mese di Luglio, se pensionato nel mese di Agosto. Ciò significa che prima presenterete la dichiarazione prima riceverete il rimborso. Quindi in virtù delle tempistiche dilatate si presume, da ora in poi, che per eseguire la dichiarazione dei redditi presso un commercialista/CAF abilitato non si creeranno più gli assembramenti in prossimità della data di scadenza.

Fortunatamente un bel passo avanti verso la compilazione autonoma della propria dichiarazione dei redditi (stile USA), che se accompagnata, speriamo quanto prima, con una rimodulazione al ribasso della pressione fiscale che attanaglia le famiglie italiane, ci pone in una condizione diversa e più autonoma nella gestione, tanto da consentirci la scelta del mese entro il quale farci rimborsare il conguaglio.

E non mi sembra poco

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Detrazioni Spese abbonamento per il trasporto pubblico: cosa sono e come usufruirne

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Con la Legge di Bilancio, valida a partire da Gennaio 2018, lo Stato ho introdotto una nuova detrazione che intende dare sostegno a tutti quei contribuenti che per spostarsi usano i mezzi di trasporto pubblico sia per recarsi a lavoro che per studio.

Detrazione Spese Trasporto Pubblico 2020: cosa cambia

La misura è stata costruita con l’intento principale di incentivare l’uso dei mezzi di trasporto pubblico con il fine di limitare l’uso della auto/moto personale; ciò comporta benefici indiretti in termini di emissioni di gas serra in virtù della riduzione del numero di auto in circolazione; questo aspetto può addirittura determinare un abbassamento del rischio di incorrere in un incidente stradale e dunque lo Stato potrebbe consuntivare un risparmio in termini di assistenza sanitaria.

In una società con una crescente attenzione alle dinamiche sociali ed ambientali questo contributo non può che risultare una manna dal cielo, soprattutto per quei cittadini che già da anni fanno uso di mezzi di trasporto pubblico. Sarebbe utile far convertire chi non è solito usare mezzi di trasporto pubblico verso questa scelta che, oltre a contribuire alla salvaguardia ambientale (alzi la mano chi pensa che con i nostri comportamenti non stiamo contribuendo alla modifica delle condizioni climatiche ed ambientali) ha dei vantaggi diretti nel garantirci un bel risparmio economico (non valutate solo il costo diretto del carburante ma dovreste mettere in conto tutta la manutenzione che siete costretti ad eseguire al vostro mezzo di trasporto direttamente legata alla percorrenza stradale); ciò, per chi deve raggiungere un luogo ben collegato non può che generare vantaggi con l’unico neo legato probabilmente al maggior tempo di percorrenza nel caso dell’uso dei mezzi di trasporto pubblico (non è sempre così se prendiamo in considerazione sia il traffico, sempre presente nelle grandi città, che lo stress derivante dalla necessità di trovare un  parcheggio, presso il luogo di destinazione che sotto casa…)

Ma chi può beneficiarne?

Requisiti per usufruire delle detrazioni delle spese per il trasporto pubblico

Possono beneficiare tutti i contribuenti che eseguono la dichiarazione dei redditi sia per tutte le spese legate agli abbonamenti, sia personali che se sostenute per qualsiasi dei componenti a carico all’interno del nucleo familiare.

L’aspetto che preclude la possibilità di portare in detrazione questo tipo di spesa è legato alla tipologie della stessa, ovvero, deve trattarsi di abbonamento che sia settimanale/mensile/annuale, legato a qualsiasi tipo di trasporto, comunale/regionale/interregionale/nazionale, con qualsiasi mezzo come treno, autobus, metropolitana, circolare, ecc…

Dunque non è possibile ottenere il rimborso per viaggi giornalieri né tanto meno per biglietti orari con validità fino a 72 ore. Mi preme sottolineare che non risultano detraibili le carte integrate quali quelle che, oltre al trasporto pubblico, includono servizi aggiuntivi come l’ingresso ai servizi di interesse generale, come musei, spettacoli ecc…

Infatti, nella definizione di abbonamento, così come specificato dalla circolare 13/E dell’Agenzia delle Entrate, si intende un titolo di trasporto che consente di effettuare un numero illimitato di viaggi, per più giorni, su un determinato percorso o sull’intera rete, in un periodo di tempo specificato.

Lo “sconto” in questione verrà applicato, solo se chiesto dal contribuente, e va indicato nella dichiarazione dei redditi; infatti si può beneficiarne come detrazione sull’IRPEF, dunque sulle imposte dovute ed in questo modo ci verrà rimborsato nel mese di Luglio / Settembre quando il vostro Sostituto d’imposta esegue la liquidazione a fronte della dichiarazione presentata.

Detrazioni Spese Trasporto Pubblico 2020, cosa cambia?

La manovra 2020 non ha cambiato nulla nell’impianto della detrazione se non l’obbligo, come per tutte le altre detrazioni nell’ambito della sgravi al 19%, di eseguire i pagamenti con mezzi che possano garantire la tracciabilità dello stesso e dunque, ad esempio, Bancomat, Carte di Credito, Assegni bancari, Bonifici ecc…

Il pagamento deve essere eseguito dal titolare che utilizza il servizio e che usufruisce della detrazione oppure dal contribuente al quale risultate a carico. Non potrà essere eseguito tramite carte intestate a persone terze perché deve esserci un collegamento diretto tra chi beneficia del diritto alla detrazione e chi fruisce del servizio. Se invece siete a carico di qualcuno che esegue la dichiarazione dei redditi, il pagamento dovrà essere eseguito a nome del dichiarante al quale risultate in carico.

Insomma è un pò ingarbugliata la situazione ma sicuramente garantisce l’univocità nei controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Trasporto pubblico quanto si può detrarre?

Come per tutte le detrazioni lo Stato non fa miracoli; la percentuale che risulta possibile portare in detrazione è il 19% della spesa sostenuta con un tetto massimo pari a 250 euro annui. Purtroppo questo tetto massimo include sia il contribuente che tutti i membri del nucleo familiare, quindi l’agevolazione, seppur rappresenta una novità, sembra piuttosto timida e necessità di una maggiore iniezione di fondi per agevolare principalmente i cittadini che già fanno uso dei mezzi di trasporto pubblico oltre che provare a coinvolgere chi usa il proprio mezzo a mutare i propri modi di fare verso questa benefica pratica che, se pur qualcuno pensa non valida alla salvaguardia ambientale, può comunque rappresentare una valida alternativa al trasporto privato lasciandoci qualche soldo in tasca.

Effettivamente facendo un calcolo veloce, la detrazione che a fine anno fiscale ci ritorna in tasca è davvero limitata, ci consente di mangiare una pizza al ristorante, nemmeno troppo lauta:

250 * 0.19 = 47,50 euro

Meglio di niente, non credete?

Dal mio punto di vista, se si vuole investire realmente nel trasporto pubblico lo Stato deve incentivare il contribuente, magari garantendogli la possibilità di portare in deduzione il 100 % della spesa per gli abbonamenti oltre ad aver innalzato il tetto massimo. Questo può condurre al vero cambiamento.

Dove inserisco le detrazioni per le spese relative al trasporto pubblico?

Come per tutte le spese che si possono portare in detrazione anche queste sono identificate da un codice, il 40, e vanno inserite all’interno delle caselle da E8 ad E10 del quadro E della dichiarazione dei redditi precompilata.

Purtroppo queste devono essere inserite manualmente perché non ci viene emessa fattura contestualmente al pagamento; a tal proposito sottolineo la necessità di conservare, per almeno 5 anni, l’attestazione cartacea dell’abbonamento che avete sottoscritto nel caso si dovesse palesare un controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Aggiungo che non risulta possibile portare in detrazione le Spese per l’abbonamento rimborsate dal datore di lavoro anche se in sostituzione di retribuzioni premiali sullo stipendio; infatti lo Stato agevola i datori di lavoro garantendogli la possibilità di portare in deduzione, dal loro monte reddito, la cifra che questi rimborsano ai propri dipendenti a fronte dell’acquisto di abbonamenti.

Riassumendo le condizione che portano alla detrazione sono:

  • Contribuenti che presentano la dichiarazione dei redditi;
  • Tetto massimo possibile da portare in detrazione pari a 250 euro;
  • Percentuale detraibile pari al 19% del tetto massimo ammissibile;
  • Possibilità di portare in detrazione gli abbonamenti di tutti le persone a carico appartenenti al nucleo familiare;
  • Obbligo alla conservazione delle attestazioni di abbonamento per almeno 5 anni.

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Detrazione spese bonus facciata 2020 : quanto si può detrarre e cosa è incluso? Condizioni e limiti per usufruirne

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Ottime notizie sul fronte dei provvedimenti a sostegno della casa. Chi aveva in mente di eseguire dei lavori di manutenzione sulle facciate delle proprie abitazioni potrebbe beneficiare, a partire dal 2020, di uno sconto fiscale sull’ammontare totale dei lavori.

Il provvedimento, nato con la discussione dell’ultima Legge finanziaria che è entrata in vigore da Gennaio 2020, ha messo a budget dei fondi per coprire il rimborso delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione delle facciate degli appartamenti e/o degli stabili, sia se appartenenti ad un complesso di appartamenti (condominio) sia per abitazioni singole come villette, villa a schiera stabili d’epoca dunque per qualsiasi altra forma di abitazione privata.

Elenco lavori inclusi nel Bonus Facciate 2020

“L’agevolazione riguarda, in pratica, tutti i lavori effettuati sull’involucro esterno visibile dell’edificio, cioè sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno).
Il bonus non spetta, invece, per gli interventi effettuati sulle facciate interne
dell’edificio, se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.
Tra le opere agevolabili rientrano, a titolo esemplificativo:

      • il consolidamento, il ripristino, il miglioramento delle caratteristiche termiche anche
        in assenza dell’impianto di riscaldamento e il rinnovo degli elementi costitutivi della facciata esterna dell’edificio, che costituiscono esclusivamente la struttura opaca verticale, nonché la sola pulitura e tinteggiatura della superficie
      • il consolidamento, il ripristino, compresa la sola pulitura e tinteggiatura della superficie, o il rinnovo degli elementi costitutivi dei balconi, ornamenti e dei fregi
      • i lavori riconducibili al decoro urbano quali quelli riferiti alle grondaie, ai pluviali, ai parapetti, ai cornicioni e alla sistemazione di tutte le parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata.

Sono detraibili i materiali acquistati per la ristrutturazione, i compensi dei tecnici che seguiranno la progettazione o ne eseguiranno la corretta esecuzione e gli oneri accessori (occupazione suole pubblico per ponteggi, noleggio ponteggi, ecc… )che dovrete versare per poter eseguire i lavori a regola d’arte.

Al seguente link troverete una guida dettagliata, emessa dall’Agenzia delle Entrate, all’interno della quale sono presenti ulteriori dettagliagli, qualora ne abbiate bisogno.

La grande novità introdotta da questo provvedimento consiste nella possibilità, a differenza delle detrazioni in ambito casa attualmente in vigore, di portare in detrazione nel computo totale della spesa sostenuta, qualsiasi tipo di lavori, anche quelli ricadenti nell’ambito delle manutenzioni ordinarie.

Tutte del detrazioni ad oggi attive nell’ambito delle ristrutturazioni casa prevedono che si possa beneficiare dello sconto fiscale se e soltanto se i lavori in corso siano inquadrabili come manutenzione straordinaria, mentre quelle ordinarie possono rientrare all’interno della spesa da portare in detrazione, se e soltanto se sono una diretta conseguenza dei lavori di manutenzione straordinaria.

Mi spiego meglio: se all’interno del vostro appartamento avete deciso di inserire un nuovo bagno, dato che i lavori prevederanno la rimozione del pavimento per aggiungere/modificare le tubature, per l’inserimento di nuove tramezzature, ecc…, si deve aprire una Cila, da parte di un tecnico abilitato, da depositare presso il Comune dove si trova l’appartamento, all’interno della quale questi lavori, secondo le normative vigenti, devono essere classificati come opere di manutenzione straordinaria in quanto modificano la volumetria oltre che la planimetria dell’appartamento; una diretta conseguenza potrebbe risultare quella di  eseguire una tinteggiatura dell’appartamento per via della modifica in opera (questa è classificata come operada di manutenzione ordinaria). In questo caso però, anche queste voci di costo  rientrano all’interno del computo delle spese che si possono portare in detrazione in quanto dipendenti e necessarie all’esecuzione a regola d’arte dei lavori per la realizzazione del nuovo bagno.

L’aspetto innovativo e del tutto differente previsto dal bonus facciate  si riscontra nella possibilità di poter usufruire dell’agevolazione, come sopra detto, anche per i soli lavori di manutenzione ordinaria; quindi se la vostra facciata necessita solo di una tinteggiatura e non di un complesso di lavori invasivo (ad esempio cappotto termico, apertura di finestre, ecc…), oggi risulta possibile usufruire di questo importante sostegno economico per rimetterla in ordine.

Tale provvedimento, oltre a favorire i contribuenti che intendono realizzare opere con il fine del risparmio energetico (cappotti termici, ecc…), mira a salvaguardare la vetustà del patrimonio immobiliare fornendo un solido sostegno economico a chi decide di abbellire o restaurare il proprio immobile, oltre che fornire una nuova spinta nell’ambito del sostegno al comparto edilizia, negli ultimi anni in forte crisi.

A quanto ammonta la detrazione prevista per il Bonus Facciate 2020?

Come per tutte le altre detrazioni, anche il per il bonus ristrutturazione facciate, il beneficio consiste nella possibilità di portare in detrazione l’intero ammontare dei costi sostenuti per la ristrutturazione della facciata della nostra abitazione. Questa detrazione però, a differenza di quelle già in corso nell’ambito della manutenzione casa, comporta la possibilità di portare in detrazione il 90% del costo sostenuto!!!

A conti fatti significa che rifacciamo la facciata quasi GRATIS.

E’ importante sottolineare che rimborso sarà possibile recuperarlo in 10 anni mediante delle rate ogni anno pari al 9% dell’intera spesa sostenuta.

Tale rimborso avverrà come detrazione da scomputare dall’ammontare dalle tasse che siamo costretti annualmente a versare nelle casse Statali.

Bisogna naturalmente valutare attentamente l’ammontare totale delle tasse che noi versiamo annualmente nelle casse statali. Se il valore della detrazione è superiore all’ammontare di queste, rientriamo nella situazione di in capienza e la differenza a nostro favore verrà persa o meglio non potremo ricevere nessuna forma di rimborso…

Ma a tal proposito vi fornisco un suggerimento: se le spese da sostenere sono così elevate da non riuscire ad essere detratte per intero da singolo e convivete l’appartamento con un altro inquilino possessore di reddito facente parte del vostro stato di famiglia, potete suddividere tra entrambi le  spese da liquidare per i lavori così’ così da riuscire a beneficire per intero dell’intera detrazione. L’unica condizione in questo caso è risultare entrambi come committenti dell’opera.

Conoscere la propria posizione fiscale prima di avviarvi una una ristrutturazione di questo tipo risulta di vitale importanza se si vuole beneficiare in questo bonus e questa dovrebbe essere commisurata alla spesa totale che potrete pianificare sia facendovi fare dei preventivi dalle impresa specializzate sia, soprattutto, avvalendovi della collaborazione di un tecnico abilitato che risulta in questi casi di vitale importanza (anche la parcella di quest’ultimo si potrà portare in detrazione).

Come calcolo la detrazione ottenibile con il bonus facciate?

Per facilitare la comprensione di un ambito ostico a molti vi riporto un esempio pratico su come calcolare la detrazione e come stimare l’ammontare delle tasse che annualmente versate allo Stato.

Per verificare l’ammontare delle tasse che versate allo Stato dovete munirvi, ad esempio, del modello CUD che vi è stato fornito dal vostro datore di lavoro; verificate il valore riportato nella casella E21: se ad esempio questo è pari a 6.125 euro significa che potete al massimo portare in detrazione questa cifra ogni anno.

Quindi se la vostra manutenzione costerà 50.000 mila euro potrete portare in detrazione:

50.000 * 0,9 = 45.000 euro cioè 4.500 euro annui per i prossimi 10 anni.

Questa è la cifra che otterrete come rimborso con la dichiarazione dei redditi mediante che annualmente eseguire (730 o UNICO); questa cifra verrà liquidata ai dipendenti  in busta paga il primo mese utile da parte del vostro Sostituo di Imposta mentre ai pensionati sarà liquidita dall’INPS; ciò è vero perché siete in una condizione dove la differenza tra ciò che dovete versare allo Stato e ciò che lo Stato deve restituirvi è positiva ovvero 6.125 – 4.500 = 1.625 euro.

Occhio a tenere in conto tutte le altre detrazioni delle quali beneficiate; il totale delle detrazioni potrebbe risultare negativo e questa differenza negativa non vi verrebbe rimborsata e perdereste una parte del beneficio, così come sopra spiegato.

Chi può portare in detrazione la spesa per il rifacimento della facciata?

A beneficiare di questa possibilità, a partire dal 2020, sono tutti i contribuenti che nell’anno solare antecedente a quello di dichiarazione dei redditi hanno eseguito dei lavori di rifacimento/ristrutturazione delle facciate delle proprie abitazioni. Non vi è nessun tetto limite alla spesa sostenuta e si può portare in detrazione, in 10 rate annuali, il 90% della spesa sostenuta per la manutenzione eseguita.

In ambito condominiale, la spesa, che verrà parametrata in funzione dei millesimi di possesso, potrà essere portata in detrazione dai singoli condomini mediante la dichiarazione annuale.

Bonus Facciate 2020:  accessibili solo agli appartamenti ricadenti in zona A e zona B; limitazioni e guida per non perdere il beneficio.

Allo stato attuale non esiste un tetto massimo al limite di spesa massimo per il quale si può usufruire delle detrazioni per il Bonus facciate rimborsate tramite l’Agenzia delle Entrate da parte del vostro sostituto di imposta.

Le uniche limitazioni presenti sono quelle relative alla tipologia di esecuzione del pagamento delle imprese che eseguiranno i lavori o per i professionisti che incaricherete per l’esecuzione del progetto. Va sottolineato che il progetto deve essere regolarmente denunciato presso il Comune dove ha sede l’appartamento (si dovrà procedere, li dove necessario al pagamento dei tributi relativi all’occupazione del suolo pubblico se sarà montato un ponteggio) ed il pagamento delle opere e prestazioni dovrà avvenire in maniera tracciata mediante il famoso bonifico parlante dove sono riportate in maniera chiara tutte le informazioni afferenti la ristrutturazione in corso.

La limitazione più importante ricade però nella tipologia di appartamenti che possono beneficiare del Bonus: infatti questi devono ricadere nelle zone censite come zona A (centri storici) o zona B (zone totalmente o parzialmente edificate subito al di fuori della zona A) ddelle nostre città; a tal proprosito il tecnico incaricato sarà la persona più informata che potrà immediatamente eseguire una verifica sulla posizione che occupa in vostro appartamento.

Sono ammessi al bonus facciate solo gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi. Sono quindi escluse le finestre e gli impianti.

Sono sicuro di avervi fornito le info necessarie. In bocca al lupo per i lavori e speriamo che la nuova facciata sia di vostro gradimento.

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Detrazione Spese Scolastiche 2020: quali sono, i limiti e le istruzioni per inserirle nella dichiarazione

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Alzi la mano chi sa che le spese scolastiche dei figli a carico possono essere portate in detrazione. Siete sicuramete in pochi… Quante volte il vostro commercialista vi ha chiesto le fatture delle spese che affrontate per l’istruzione dei vostri figli? e quante volte vi ha spiegato cosa è possibile portare in detrazione? Adesso proviamo a fare chiarezza

Spese scolastiche: detrazioni per asilo nido e prima infanzia

Mi preme fare subito una precisazione fondamentale. Si possono portare in detrazione le spese scolastiche relative alle rette che paghiamo per mandare i figli all’asilo nido, sia comunale che privato (quest’ultimo purchè accreditato), ed alla scuola dell’infanzia (dai 3 ai 6 anni).

Molti non sanno che risulta possibile portare il detrazione il 19% di queste spese mensili; per farlo, e dunque per ottenere la restituzione del 19% dell’importo speso, basta inserire l’ammontare totale della spesa annua  nella dichiarazione precompilata, all’interno della casella che ti indicherò di seguito.

Naturalmente è essenziale sottolineare che purtroppo non risulta possibile portare in detrazione le spese relative ai materiali consumabili (quaderni, penne e cancelleria) e nemmeno quelle relative all’acquisto dei  libri.

Detrazione Spese Scolastiche 2020 quali sono?

Spese scolastiche detraibili 2020: quali sono?

Non tutte le spese che le famiglie italiane si trovano ad affrontare annualmente per l’istruzione dei propri figli si possono portare in detrazione ma solo:

  • Tassa di iscrizione a scuola o contributo obbligatorio/volontario per la frequenza;
  • Spese per il servizio mensa e per l’assistenza pre o post, sia se eseguita da strutture private per conto del Comune sia se effettuata da soggetti diversi.
  • Spese per la partecipazione a viaggi di studio;
  • Spese per la retta mensile, come precedentemente accennato, applicabile solo per asilo nido e scuole per la prima infanzia;
  • Erogazioni libearli appositamente deliberate dall’istituzione scolastiche per fini esclusivamente legati alla frequenza scolastica;
  • Spese sostenute per il dopo scuola all’interno dell’istuzione scolastica o da enti esterni atti alla realizzazione di questi servizi;
  • Spese per l’assicurazione della scuola;
  • Tutte le voci di spesa ricadenti nell’ambito dell’offerta formativa che l’istituzione scolastica offre ai suoi utenti (corsi di lingua, dizione, teatro, ecc…).

Attenzione! Per beneficiare delle detrazioni bisogna esibire, per tutti i capitoli di spesa sopra riportati, delle ricevute di qualsiasi natura  come bollettini di c/c postali, fatture, ricevute od altro che servono ad attestare che abbiate eseguito un pagamento tracciabile a fronte di un servizio/prestazione ricevuta.

Inoltre, bisogna sottolineare  che se il pagamento viene eseguito direttamente alla struttura scolastica non vi è la necessità di presentare la copia della delibera emessa dalla scuola che motiva la spesa; viceversa, quando il pagamento viene eseguito a soggetti terzi è necessario accompagnare alla ricevuta di pagamento la copia della delibera che autorizza l’esecuzione dell’attività (ad esempio le spese per la gita scolastica vanno corredate di delibera scolastica che autorizza l’esecuzione della gita e la sua destinazione) emessa dall’istituto scolastico.

Purtroppo per ottenerla bisogna richiederla alla segreteria scolastica della scuola.

Ammontare detrazione scolastica 2020 e tetto massimo di spesa.

Negli ultimi anni è aumentato, e continuerà ad aumentare per il prossimo anno, il tetto di detrazione massimo  previsto per le spese scolastiche. Per il 2020  il limite massimo di spesa, per ciascun figlio, si attesta in 800 euro. Ciò significa che se dichiarassimo di aver sostenuto spese certificate per un totale pari alla cifra massima sopra riportata, considerando l’applicabilità del 19% di detrazione, percepiremmo una cifra sottratta delle tasse che dobbiamo versare,  pari a 152 euro per figlio. Avete letto bene.

La cifra massima sopra riportata è applicabile per ogni scuola di ordine e grado fino alle scuole medie superiori.

Viceversa, non è previsto nessun tetto massimo per gli importi da portare in detrazione  per tutte le spese legate alla formazione universitaria che siano organizzati da università pubbliche o private purché queste siano accreditate come tali e abbiamo corsi assimilati e riconosciuti come durata e struttura dell’insegnamento ai corsi ufficiali. Si possono portare in detrazione anche le spese relative alla formazione post-universitaria come master, dottorati di ricerca e scuole di specializzazione e/o formazione se eseguite da università o enti riconosciuti come tali dallo Stato Italiano. Comunque, bisogna sottolineare che se l’università è privata oppure estera, il limite massimo che si può portare in detrazione è pari a quello per un analogo corso di una università pubblica Italiana. Per maggiori informazioni sulle spese che si possono portare in detrazione per gli studenti univeristari clicca su questo link.

Chi ha diritto alla detrazione per le spese scolastiche

La detrazione può essere richiesta da tutti i genitori contribuenti che hanno figli a carico (ovvero tutti i figli che, con la modifica introdotta con la manovra 2019, abbiano un reddito inferiore  a 4,000 euro annui) che frequentano scuole di ogni ordine e grado, dall’asilo nido (fortunatamente la Manovra 2020 ha innalzato il tetto massimo per il rimborso della retta mensile per la frequenza agli asili nido, per saperne di più clicca sul seguente link) agli studenti univeristari per i quali, come sopra esposto, non è stato stabilito nessun tetto massimo  all’importo sostenuto per le spese univeristarie, che  possono essere portate in detrazione con l’aliquota al 19%.

Credo sia giusto ed opportuno che non ci debba essere nessun limite al tetto di spesa da portare in detrazione anche per le spese sostenute per i bimbi che frequantano l’asilo nido e/o la scuola materna. Spero che qualcuno legiferi in tal senso nel breve periodo.

Attenzione: se per la retta dell’asilo mensile usufruite del Bonus Asilo Nido, ma questo non copre l’intera retta sostenuta, potete portare in detrazione la differenza tra questa spesa e cio che ottenete come rimborso mediante il Bonus Asilo Nido

Ad esempio, se la retta mensile del bimbo al nido è di 350 euro e mediante il Bonus Asilo Nido percepite un rimborso di 120 euro, la differenza pari a 230 euro (350 – 120) potrete portarla in deduzione percependo un rientro, in concomitanza della dichiarazione dei redditi mediante il 730 precompilato, pari a 43,7 euro per ogni mese per il quale avete sostenuto la spesa.

Dove inserisco le spese scolastiche nel 730 precompilato per l’anno 2020?

Ti sarai fatto più volte questa domanda. E’ arrivato il momento di conoscere la risposta. All’interno del quadro detrazioni le spese scolastiche per ragazzi che frequentabo scuole fino alle superiori di secondo grado vanno inserite nelle caselle da E8 fino a E10 con il codice 12, mentre solo quelle in campo universitario vanno inserite con il codice 13.

Attenzione che tutte le spese devono essere opportunamente documentate, come sopra descritto; di seguito un estratto della documentazione valida nel caso in cui sareste sottoposti ad un accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate

  • Ricevute di bonifici bancari o postali;
  • Ricevute di pagamenti eseguiti tramite conto correnti o bollettini postali;
  • Mav relativi al pagamento del servizio mensa;
  • attestazioni di pagamento rilasciate dall’istituto scolatico.

Tutta quasta documentazione può essere richiesta da parte dell’Agenzia delle Entrate nel caso di verifica della dichiarazione che avete presentato.

Spero di esservi stato di aiuto ma se avete dubbi potete contattarmi e proverò a chiarirvi ogni situazione.

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Polizza casa: quali sono detraibili e come portarle in detrazione

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Con la legge di bilancio del 2018 lo Stato Italiano ha provato ad agevolare e diffondere la cultura relativa alla assicurazione sulla casa, ampiamente diffusa in altre nazioni al mondo. Già, perché a differenza di quanto riscontrabile nelle altre nazioni noi, come italiani, ci comportiamo in maniera un po’ anomala. Perché? E’ tutta una questione di retaggio culturale; infatti mostriamo una spiccata propensione nel possedere una prima casa di proprietà dove stabilire il proprio tetto coniugale (per noi rappresenta uno dei passi principali da affrontare quando si decide di mettere su famiglia, a differenza delle altre nazioni dove chi costruisce una famiglia non si pone come principale vincolo quello dell’acquisto della prima casa, ma decide di vivere in case prese in fitto) o come investimento, per la verità, sempre remunerativo ma, come contraltare a questa scelta, non ci si pone la questione, dal mio punto di vista non trascurabile, della protezione di quel bene da qualsiasi fenomeno naturale, soprattutto in virtù della maggiore frequenza di questi avvenimenti, che ci garantisca, in caso di danni, una copertura assicurativa che lo salvaguardi evitando di lasciarci senza un tetto sulla testa.

Detrazione polizza casa: quali sono gli eventi detraibili?

Malauguratamente la frequenza sempre più crescente di questi fenomeni naturali per giunta molto devastanti, e causati, a torto o a ragione, dai mutamenti climatici, stanno mettendo in ginocchio molte famiglie italiane, che per via di terremoti, alluvioni, frane, esondazioni di fiumi, ecc… perdono questo bene essenziale e si trovano catapultati fuori da esso; la speranza che li accompagna, oltre alla buona dose di coraggio ed intraprendenza che mettendo in campo per ripartire molte volte da zero, è che lo Stato, prima o poi,  si occupi della loro sistemazione garantendogli una nuovo alloggio…se questo è il vostro punto di vista allora credete nelle favole, quindi vi consiglio di crescere ed aprire gli occhi verso quella che risulta essere la realtà delle cose; infatti, per fugare ogni dubbio  vi ricordo che centinaia di terremotati del 1980, dell’Irpinia, vive ancor oggi nei container adibiti inizialmente a prima sistemazione e divenuti col tempo sistemazione definitiva!!!
Oggi proteggere un bene è diventato una esigenza, salvaguardare la casa contro le calamità naturali è una necessità.

Lo Stato, proprio per incentivare la popolazione ad assicurare la propria casa ha introdotto, da Gennaio 2018, la possibilità di portare in detrazione il premio stabilito per i danni causati da calamità naturali. Nell’ambito delle calamità si possono identificare due macro famiglie: quelle da eventi naturali e quelle dovute ad eventi artificiali; nella prima categoria rientrano terremoti (ahimé sempre più spesso piaga nazionale se si pensa ad eventi molto vicini nel tempo come L’Aquila, le Marche e l’Emilia Romagna, e l’Umbria, solo per citare i più recenti), uragani, alluvioni, frane, grandinate, esondazioni dei fiumi, piogge intense, ecc… mentre nella seconda categoria, che impatta principalmente la responsabilità civile, rientrano incendi, aviazione, trasporti, attentati terroristici, ma anche esplosioni di gas, ecc…).

Premettendo che la detrazione risulta applicabile solo agli eventi calamitosi di origine naturale, bisogna eseguire, per il proprio immobile, in maniera piuttosto critica e senza farsi abbindolare da chi vi consiglia di assicurare il vostro appartamento da qualsiasi forma di calamità, una valutazione sul rischio e sulla eventuale probabilità di accadimento. Mi spiego meglio; assicurare il proprio immobile contro il rischio alluvioni se questo è lontano da eventuali corsi d’acqua, posizionato in pianura e con una media di precipitazioni bassissima risulta inutile in quanto la probabilità di accadimento di tale evento è bassissima. Viceversa, il rischio terremoto è parametrato da cartine che suddividono la penisola Italiana in funzione di zone sismiche con l’indicazione del loro grado di pericolosità stilato in funzione sia delle analisi  morfologiche sia statistiche; quest’ultime vengono eseguite monitorando le frequenze e l’intensità degli avvenimenti tellurici. Maggiori info sono disponibili sul sito dell’INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia), per giunta costantemente aggiornate,  che fornisce informazioni puntuali e continue sugli accadimenti sismici in tutto il mondo tracciando intensità del sisma, tipologia ed epicentro.

Detrazione premio assicurazione casa: chi può usufruirne

Possono usufruire della detrazione sul premio relativo all’assicurazione sulla casa per i danni da calamità naturali tutti i contribuenti, indipendentemente sia dal numero di immobili che posseggono sia che questi siano adibiti a prima casa o meno. Infatti, la legge prevede che il contribuente risulti proprietario ed abbia stabilito un regolare contratto assicurativo con un agenzia autorizzata italiana ma anche estera.

Le polizze offerte dal mercato si possono costruire anche su misura ed in funzione delle necessità che il contraente stabilisce come prioritarie: ad esempio una polizza può essere anche multi rischio e coprire varie tipologie dello stesso ognuna delle quali può essere protetta secondo il livello di gravità che ciascun danno può comportare sul nostro immobile.

Il consiglio è quello di stabilire a priori con l’agente contri quale rischio assicurarsi e quale possa essere il miglior modo per farlo; ciò perché tutto ha un costo, quindi aumentando il livello di protezione ed il relativo rimborso, aumenta anche il valore del premio da corrispondere; per giunta, se siete tra i milioni di italiani che hanno un mutuo sulla casa, fate prima valutare da un tecnico (può essere anche l’agente al quale vi siete rivolti) per quali calamità la banca che vi ha erogato il mutuo ha assicurato il vostro immobile (già, cosa credevate che la banca non si tutelava per salvaguardare il suo patrimonio in caso si eventi calamitosi a fronte dei quali il proprietario non sarebbe più in grado di liquidare il mutuo? tanto la polizza l’avete pagata voi all’atto della stipula del contatto di mutuo) e magari assicurare solo per gli eventi non inclusi nella polizza e che possono presentare un rischio per la vostra zona di residenza.

Attenzione anche a leggere tutte le condizioni contrattuali prima della stipula del contratto e verificare e decidere se si vuole assicurare l’immobile per solo danno totale o parziale, per  i danni al contenuto della casa e/o per gli eventuali occupanti presenti nell’immobile nel momento dell’accadimento. Le possibilità sono ampie e personalizzabili.

Assicurazione casa: percentuale detraibile, tetto massimo ed ulteriori vantaggi.

Naturalmente la percentuale che si può portare in detrazione è il 19% del premio totale che si va a sottrarre dal monte delle tasse che dovete versare nelle casse statali. Se non avete tasse da pagare non riuscirete ad ottenere questo rimborso.

In aggiunta, per stimolare la propensione verso questo tipo di copertura, lo Stato non prevede nessuna tassa da pagare alla stipulata del contratto sul premio da corrispondere; ciò significa che sull’ammontare del premio non deve essere aggiunta la quota pari al 22,5%  sul costo finale della polizza… cosa dirvi più, non vi sembra abbastanza vantaggiosa la possibilità di stipulare queste polizze? Un ottimo vantaggio per farvi dormire sonni tranquilli mediante la protezione di un bene per il quale non abbiamo ulteriori modi per prevenire l’eventuale danno, se e quando questo si debba verificare.

Inoltre, e questa è una cosa abbastanza rara, risulta possibile portare in detrazione il 19% senza nessun limite sul valore del premio massimo stipulato dalla vostra compagnia, a patto che la somma sia determinata esclusivamente per la protezione dei danni derivanti da eventi calamitosi naturali.

Una condizione necessaria ed essenziale per poter usufruire della detrazione è legata all’anno di stipula del contratto assicurativo, cioè è possibile portare in detrazione tutti i premi stipulati a partire dal 1 Gennaio 2018 in poi; ciò significa, ahimè, che se avete stipulato un contratto pluriennale prima del 2018 non potete usufruire, anche per il premio degli anni a venire, né della detrazione né tanto meno della possibilità di evitare il pagamento delle tasse accessorie stabilite per la polizza.

Purtroppo un paletto doveva essere messo ed in questo caso lo Stato ha deciso di promuovere la diffusione di questa buona pratica e quindi ha ritenuto opportuno tagliare fuori chi questa sana pratica già l’aveva adottata, anche senza i benefici fiscali emanati.

Quindi se siete in procinto di chiedere un mutuo e la banca impone la necessità di accendere una polizza contro vari rischi, tra i quali le calamità naturali, fate attenzione a farvi defalcare dal monte totale il 22,5% di tasse e ricordatevi che potete portare in detrazione l’ammontare totale delle spese sostenute, essendo queste in genere, pluriennali e pari alla durata legale del mutuo che avete stipulato. Significa un bel risparmio di soldi, ve lo assicuro!!!

Dove e come inserisco le spese oggetto della polizza assicurativa sulla casa? 

A questo punto possiamo riassume che:

Requisiti per accedere alla detrazione:

        • Qualsiasi contribuente che esegue la dichiarazione dei redditi;
        • Risultare proprietario degli immobili oggetto della polizza assicurativa;
        • Riduzione del 22,5% del costo totale del premio assicurativo a causa della possibilità di non versare le tasse previste per questa forma di assicurazioni.

Limitazioni:

        • Percentuale detraibile 19%;
        • Nessun tetto massimo alla spesa da portare in detrazione indipendentemente dal numero di polizze che si stipulano;
        • Possibilità di poter usufruire di queste agevolazioni solo per le polizze per la protezione di danni causati da calamità naturali, come sopra definite.

Solo a titolo di esempio vi faccio notare che se la polizza ha un costo annuo di 380 euro, valore già al netto dalla tassazione statale, potete portare in detrazione la seguente cifra:

380 * 0.19 = 72,2 euro

Il che porta a consuntivare il costo totale del premio in 307,8 euro.

La somma totale del premio va inserita con il codice 43 nelle caselle da E8 a E10.

La documentazione da conservare in questo caso è l’accoppiata data dal contratto stipulato con l’agente e della ricevuta che attesta il pagamento del premio assicurativo annuale, almeno per tutti gli ultimi 5 anni. Il tutto perché, come al salito, nel caso di controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate, si devono mostrare le ricevute degli ultimi 5 anni.

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730 congiunto: cos’è, chi può farlo e vantaggi

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Mi preme subito fare una doverosa precisazione per evitare di farti perdere tempo nel caso l’articolo in questione non rispecchia il tuo attuale stato di civile.

La congiunta può essere presentata da tutte quelle coppie che sono legalmente e civilmente riconosciute dallo Stato italiano. Rientrano in questo stato i coniugi a seguito di matrimonio civilmente contratto e registrato indipendentemente dal sesso dei componenti che costituiscono la coppia.

Non possono accedere a questa forma di dichiarazione le coppie conviventi e quelle di fatto e naturalmente i singles oltre ai contribuenti che presentano la dichiarazione per conto di incapaci e/o minori.

Chi può presentarlo ed i vantaggi connessi

La scelta di eseguire il 730 congiunto è un fatto che dipende molto da valutazioni personali seppur, come per tutto il resto, esistono dei pro e dei contro.

Innanzitutto per eseguire il 730 congiunto i due coniugi devono avere i requisiti reddituali richiesti ed uno dei due deve avere la possibilità di  utilizzare il modello 730; la convenienza si riscontra nel caso un cui uno dei due coniugi non ha il sostituto d’imposta verso il quale presentare la dichiarazione e, quindi, non può far eseguire il calcolo delle detrazioni/deduzioni; in tal caso, il vantaggio risiede nella possibilità di ottenere l’eventuale rimborso nello stipendio o nella pensione del coniuge che ha il sostituto di imposta.

Comunque bisogna sottolineare un fattore molto importante: seppur si sceglie di eseguire la dichiarazione congiunta il reddito totale (quindi la tassazione applicata su ciascuno dei due redditi) non sarà calcolata come somma dei due redditi ma il calcolo delle tasse e delle relative deduzioni/detrazioni, verranno eseguiti in maniera disguinta su ciascun  reddito indipendentemente dal canale che si usa per eseguire la dichiarazione.

Famiglie residenti in città diverse: che fare?

Il 730 congiunto può essere presentato anche da coniugi che risiedono in città separate a causa di questioni personali/lavorative (lo stato di famiglia non si indentifica nella residenza presso la quale la famiglia stabilisce la propria dimora ma dai rapporti familiari presenti tra i componenti del nucleo stesso; rientrano i familiari che si dichiarano appartenere allo stato di famiglia, seppur non collegati in linea diretta, come fratelli, sorelle, parenti e affini).

Lo stesso dicasi anche per chi è in regime di separazione dei beni; tale forma giuridica non prescinde dalla scelta di come eseguire la dichiarazione in quanto il calcolo delle tasse e tutto ciò che ne concerne avverrà comunque in maniera differenziata.

Garanzia nell’equità dei diritti alle coppie omo/etero

Lo Stato fortunatamente garantisce pari diritti anche a coppie omosessuali così come a quelle eterosessuali; ciò significa che il 730 precompilato può essere presentato anche da tutte le coppie costituite da persone dello stesso sesso estendendo i diritti sociali, fiscali e patrimoniali alle parti, però, unicamente derivanti dell’unione civile ufficialmente registrata;rientra anche, e la riporto a solo titolo informativo, la richiesta di reversibilità della pensione che si chiede in caso di lutto per la perdita del familiare unico titolare di reddito all’interno del nucleo.

A mio modesto parere questo è un grande salto in avanti che lo Stato Italiano ha fatto per il riconoscimento dei diritti essenziali ed inalienabili per tutte le persone che hanno scelto liberamente di vivere con gente dello stesso sesso; naturalmente, come avviene per le coppie eterosessuali, questa condizione è garantita solo dopo aver regolarizzato formalmente con un atto pubblico la propria posizione di coppia nei confronti dello Stato. Il discernimento dell’ambito sessuale non deve essere oggetto di privazione dei diritti, in fondo le tasse si pagano perché si lavora indipendentemente da chi si sceglie per vivere insieme. Gli etero e gli omo lavorano alla stessa maniera e devono godere degli stessi diritti/doveri.

A chi risulta restio ad accettare questa forma di parità di diritti, indipendentemente dal colore politico, che oggi mi sembra piuttosto una scelta di opportunismo invece che dettata dalle reali dinamiche ideologiche, mi permetto di chiedere: quando vi recate all’ufficio comunale per il disbrigo di una pratica badate più a conoscere la tendenza sessuale che ha il vostro interlocutore o farvi chiudere la pratica nel minor tempo possibile da una persona qualificata? Ed ancora, dovvesse capitare di farmi curare in urgenza presso uno dei nostri ospedali vi preoccupereste più delle tendenze sessuali del medico che avete dinanzi o della professionalità e della sua bravura nella soluzione del vostro problema?

Ogni tanto senza farsi trascinare da propagande populistiche e partitiche fate una riflessione e lasciate vivere ciascuno nella sua libertà se questa non lede la libertà dell’altro.

A voi la scelta!

I Contro del 730 congiunto

Adesso vi chiederete, ma quali sono i contro del 730 congiunto?

La procedura della compilazione si allunga un po’ perché sulla Home Page del 730 precompilato della piattaforma on line è obligatorio spuntare le caselle “Dichiarante” e “Dichiarazione congiunta” dal coniuge che ha il Sostituto di imposta verso il quale far convogliare il calcolo (infatti bisogna indicare i dati del sostituto anche se in genere sono sempre presenti all’interno della precompilata); viceversa nel modello del coniuge bisogna spuntare la casella “Dichiarazione congiunta” prima dell’accettazione. Inoltre, nel prospetto familiari è obbligatorio indicare, in ciascuna delle due dichiarazioni, il codice fiscale del coniuge.

Seppur la dichiarazione viene presentata in forma congiunta, ciascun coniuge può decidere liberamente di decidere, indipendentemente dalle scelte dall’altro, a chi destinare l’8, il 5 ed il 2 per mille.

Nota: Non è possibile presentare la dichiarazione congiunta nei casi di persone incapaci e/o minori e quando si è obbligati a presentare il modello Redditi PF, oppure quando si verifica il decesso del coniuge prima della presentazione della dichiarazione dei redditi.

E’ essenziale ricordare che seppur il coniuge non “Dichiarante” possiede il Sostituto di imposta l’eventuale accredito/addebito verrà eseguito in busta paga del soggetto che è stato identificato come “Dichiarante”; quindi occhio a come gestite la pratica, se siete in una situazione di separazione non ancora formalizzata mi permetto di consigliarVi la scelta di presentare le due dichirazioni in maniera completamente disgiunta. Potreste correre il rischio di far finire le Vostre Detrazioni verso il coniuge o peggio, ritrovarVi addebitati eventuali tasse non versate dal coniuge.

E questo si che sarebbe un bel problema!!!

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Detrazioni Spese agenzia immobiliare per l’acquisto della prima casa

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Nel momento in cui ci approcciamo all’acquisto della prima casa pensiamo di mettere a budget solo le spese relative al costo diretto dell’immobile. Purtroppo non è così. Ci sono innumerevoli spese da affrontare per l’acquisto della casa. Oltre al costo di acquisto dell’appartamento, che senza ombra di dubbio risulta essere la spesa di maggior peso, bisogna pensare alle spese accessorie per il mutuo (assicurazioni, spese annesse al mutuo oltre agli interessi che verseremo nel corso di tutta la durata stabilita), le spese notarili sia per l’atto di acquisto che per quello di apertura del mutuo ed per ultimo ma non ultimo, le spese che siamo costretti a versare all’agenzia di intermediazione immobiliare al quale ci siamo rivolti per l’acquisto della casa e che vi assicuro che non sono trascurabili. Mediamente le agenzie incassano il 3% del valore di vendita dell’immobile.

Fortunatamente per quest’ultima spesa lo Stato prova a darci una mano, seppur limitatamente, garantendoci la possibilità di portare in detrazione le spese sostenute per l’acquisto della prima casa e versate all’agente che ci ha consigliato e guidati nel grande passo.

Chi può beneficiarne della detrazione per acquisto prima casa?

A beneficiare di questa possibilità sono tutti i contribuenti che nell’anno solare antecedente a quello di dichiarazione dei redditi hanno concluso l’acquisto della loro prima casa e liquidato l’agenzia immobiliare con il compenso pattuito. Il vincolo principale per poter usufruire di questo tipo di detrazione, oltre all’aver definitivamente chiuso l’acquisto o, nel caso di contratto preliminare, bisogna aver provveduto alla registrazione del contratto di rogito. In questo caso comunque la detrazione non è duplicabile, ovvero si può usufruirne sia per il compromesso che per la vendita ma per l’ammontare massimo che più avanti vi indicherò.

A beneficiarne possono essere uno o più acquirenti, nel caso la casa dovesse risultare cointestata, e le condizioni affinché entrambi possano beneficiarne prevedono che all’interno della fattura siano indicati i dati del comproprietario. Ciò garantisce che entrambi possano beneficiare della loro detrazione funzione della quota di possesso dell’immobile.

Viceversa seppur l’immobile risulta cointestato ma la spesa per l’agenzia di intermediazione è stata interamente sostenuta da uno dei due proprietari basta intestare la fattura a chi ha eseguito materialmente il pagamento.

In ultima analisi se la spesa è stata sostenuta da un componente terzo, non proprietario, questi non può ottenere la detrazione né tanto meno il proprietario. Quindi occhio.

Attenzione: anche il venditore sostiene una spesa per la vendita dell’immobile che liquida all’agente immobiliare, frutto di un accordo tra le parti, non può comunque usufruire della detrazione. Per la verità questo è un caso più che raro.

Limiti di applicabilità e percentuale detraibile

Il limite principale, come sopra descritto, resta quello relativo alla destinazione d’uso dell’immobile che stiamo acquistando. L’unica possibilità prevista è quella che l’acquisto sia effettuato per quella che sarà la nostra prima casa ovvero l’abitazione principale che destiniamo a dimora abituale nostra e/o del nostro nucleo familiare.

L’ammontare massimo che risulta possibile portare in detrazione è di soli 1.000 euro che risultano un po’ pochini se consideriamo che la percentuale di detrazione applicabile è come sempre del 19%.      Quindi possiamo concludere che la quota che ci verrà restituita con la dichiarazione dei redditi, detratta dal monte totale delle tasse da pagare sarà pari a 190 euro, effettivamente un po’ pochini se si considera l’enorme spesa che bisogna affrontare nel momento dell’acquisto della prima casa.

Dimenticavo: la spesa deve essere certificata mediante fattura emessa dall’agente e questi devono essere iscritti all’albo degli agenti immobiliari come da legge n.39 del 1989 che ne disciplina modalità e funzioni.

Dove inserire nel 730 le spese dell’agenzia immobiliare? 

Così come per tutte le spese inerenti le detrazioni anche queste posseggono un codice identificativo che serve ad identificare la natura della stessa e vanno inserite in apposite caselle del riquadro E del modello di dichiarazione dei redditi.

Dal 2018 anche questa spesa, se fatturata elettronicamente da parte dell’agente la ritroverete automaticamente all’interno della pre-compilata; viceversa sarete costretti ad inserirla manualmente con il codice 17 nelle caselle da E8 ad E10.

Come al solito in quest’ultimo caso avrete la necessità di conservare la fattura in questione per almeno 5 anni nel caso l’Agenzia delle Entrate vi chieda di visionarla per poter eseguire il controllo della vostra dichiarazione.

Riassumendo le condizione che portano alla detrazione sono:

        • Acquisto di un immobile da destinare a prima casa;
        • Tetto massimo possibile da portare in detrazione pari a 1.000 euro, indipendentemente dalla quota versata e dal numero di proprietari dell’immobile;
        • Percentuale detraibile pari al 19% del tetto massimo ammissibile;
        • Fattura emessa da un agente regolarmente iscritto all’albo;
        • Obbligo alla conservazione delle fatture per almeno 5 anni se la detrazione viene inserita manualmente.

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Detrazioni Spese per persone con Disabilità

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La disabilità in senso assoluto si può definire come la minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva e mai temporanea, che causa difficoltà di apprendimento, relazione o integrazione lavorativa e che determina un processo di svantaggio sociale e/o di emarginazione. Il disabile è colui per ha delle minorazioni rispetto ad un normodotato e che per le particolari condizioni nelle quali vive potrebbe essere soggetto ad allontanamento/emarginazione dalla società civile. Tale condizione deve essere accertata da una Commissione Medica istituita ai sensi dell’art. 4 della legge 104 del 1992 o da altre commissioni di medici pubbliche che hanno l’incarico di certificare i pazienti se affetti da patologie e quindi inquadrabili nelle casistiche di invalidi civili, invalidi da lavoro, di guerra, ecc…

Purtroppo, per loro sfortuna, i connazionali invalidi presenti sul territorio italiano sono tanti ( non prendo in considerazione quelle “persone” che si fanno certificare delle false invalidità e che per un loro ritorno personale percepiscono indebitamente delle erogazioni per il sostentamento; questi oltre ad essere rei di truffa aggravata ai danni dello Stato non si rendono conto di arrecare gravi danni a quei concittadini che, affetti da un valido e certificato problema si vedono ridurre i contributi a sostentamento perché magari indebitamente percepiti da chi non dovrebbe).

Fortunatamente oltre al sostentamento che lo Stato versa ai disabili (ed all’accompagnamento quando ritenuto necessario e certificabile dalla commissione), ci viene in soccorso anche con la possibilità di portare in detrazione sia le Spese Sanitarie per i Disabili sia le spese che ricadono nei seguenti ambiti:

        • Mezzi necessari all’accompagnamento, deambulazione, locomozione e sollevamento;
        • Sussidi tecnici ed informatici che facilitano l’autosufficienza e l’integrazione.

Molte volte gli handicap di cui queste persone soffrono richiedono l’acquisto di attrezzature, software e hardware che gli aiutano a compiere quelle operazioni minime ed essenziali da renderli parzialmente autonomi. Anche le spese sanitarie che debbono sostenere sono di gran lunga superiori tipicamente a quelle di un normodotato. Purtroppo però queste attrezzature, anche grazie all’evoluzione tecnologica continuamente in atto, hanno dei costi esosi e non sempre affrontabili da queste persone che purtroppo nella maggior parte dei casi sono deboli dal punto di vista economico. A tal proposito lo Stato garantisce la possibilità di detrarre queste spese, ma chi può farlo?

Detrazione Spese per disabili: chi può usufruirne?

Possono usufruirne tutti i contribuenti con disabilità che effettuano la dichiarazione dei redditi o da uno qualsiasi dei loro  familiari purché esso ne risulti fiscalmente a carico.

La disabilità può essere certificata in modi differenti: risulta sufficiente la documentazione rilasciata agli interessati dai ministeri di competenza che hanno deliberato la concessione dei benefici pensionistici. Oppure può essere autocertificata mediante la dichiarazione sostitutiva di atto notorio la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da fotostatica del documento del sottoscrittore.

Limiti di applicazione e percentuale detraibile sulle spese per i disabili

Esistono diversi casi e diversi tetti che si differenziano per ogni tipo di spesa che risulta possibile portare in detrazione. Cosa essenziale da definire è che, come per tutte le detrazioni in ambito medico, la percentuale della spesa che risulta possibile portare in detrazione è del 19%.

Ad esempio è possibile portare in detrazione la spesa per l’assistenza personale delle persone non autosufficienti ai quali tale stato sia certificato da apposita commissione medica. Purtroppo il tetto massimo di spesa che risulta possibile portare in detrazione per la retribuzione di colf e badanti o addetti all’assistenza è di 2.100 euro; ciò è possibile se e soltanto se il reddito del dichiarante non sia superiore ai 40.000 euro.

Fortunatamente tutte le spese mediche sostenute per i disabili si possono portare in detrazione ed in questo caso non esiste tetto massimo applicabile. In queste spese rientrano quelle per operatori sanitari e di assistenza di personale con qualifica professionale.

Alle precedenti  detrazioni mi preme sottolineare che si aggiungere la detrazione al 19% che consente l’acquisto di auto nuova sia per il trasporto del disabile che se usata dallo stesso. Ci sono tipologie di disabilità che consentono la guida di auto predisposta e omologata per la guida da parte di disabili.

Dove vanno inserite le spese sostenute per i disabili?

A questo punto possiamo riassume che:

Requisiti:

      • Essere in possesso della certificazione rilasciata dalle commissioni mediche composte per la verifica dello stato di disabiltà, oppure
      • Essere in possesso della certificazione rilasciata dai Ministeri di competenza che hanno deliberato la concessione dei benefici pensionistici;

Limitazioni:

      • Percentuale detraibile 19%;
      • Tetto massimo detraibile funzione della prestazione da portare in detrazione

La spesa sostenuta va inserita con il codice 3 nelle casella E3.

Attenzione alle seguenti indicazioni: Cosi come descritto per tutte le altre detrazioni mediche anche in questo caso, per le spese sostenute per l’acquisto di farmaci mediante il codice fiscale della persona disabile non ci sono problemi perché queste verranno automaticamente caricate nella precompilata. Per tutte le altre spese, mediche, badanti, assistenti sanitari, ecc… se a chi liquidate la prestazione emetterà fattura elettronica vi ritroverete le spese già inserite, viceversa dovrete caricarle manualmente nella casella sopra riportata. Attenzione a conservare queste ricevute/fatture per almeno 5 anni affinchè possano essere mostrate all’Agenzia delle Entrate per eventuali verifiche da parte dell’Ente.

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Detrazioni per spese di locazione per studenti universitari

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Che soddisfazione quella di avere un figlio all’università e pensare che abbia intrapreso un percorso che potrà consentirgli di fare ciò che sogna… magari ci spiace che abbia scelto una sede universitaria distante da casa nostra ma, pur di accontentarlo, accettiamo di fare enormi sacrifici per supportarlo in tutte le sue scelte.

Oggi come ieri avere un figlio che decide di andare all’università, lontano dalla propria città di residenza, comporta enormi sacrifici per i genitori ma soprattutto, questi ultimi, sono obbligati  a sobbarcarsi l’onere di investire nei propri figli una ingente quantità di denaro.

Una delle spese più considerevoli è legata alla fitto per la sistemazione dello studente fuori sede. I costi sono così alti che molte volte, non sempre per libera scelta, ma sacrificandosi, questi ragazzi si trovano a condividere appartamenti modestissimi in un numero di coabitanti ai limiti del consentito pur di suddividere le spese per la locazione e per tutti i servizi annessi (luce, gas, condominio, ecc…) così da pensare meno sulle casse familiari.

Lo Stato in questo ambito ci viene parzialmente in soccorso con la detrazione che ha come obiettivo un duplice effetto; in prima battuta tenta di alleggerire parzialmente la spesa sostenuta dai genitori mediante la possibilità di portare in detrazione queste spese ma ciò mira ad ottenere un effetto secondario, nemmeno tanto velato, che consta nel far emergere il sommerso che esiste nell’ambito dei fitti e delle seconde case detenute per profitto per le quali i proprietari provano ad evadere le tasse da pagare non registrando i contratti di locazione.

Già perché la legge prevede che chi vuole usufruire delle detrazioni deve possedere un regolare contratto di locazione della casa dove vive.

Per giunta delle nuove direttive in materia, consento agli inquilini che hanno chiesto la registrazione del contratto di locazione al proprio padrone di casa ottenendo un diniego in tal senso, di poter denunciare ma mancata registrazione ottenendo enormi benefici in ambito fiscale e non solo. Ma chi può usufruire di queste detrazioni?

Chi può usufruire delle detrazioni per i contratti di locazione per studenti fuori sede?

Tutti i contribuenti che formalmente pagano le spese per la locazione di studenti universitari seppur questi non rientrano nel perimetro dei familiari a carico. Già avete capito bene. L’importante sta nel dimostrare che siete voi che sostenete le spese per la locazione dello studente in questione ma che soprattutto la locazione sia regolarmente registrata secondo quanto previsto dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431 che disciplina le locazioni di immobili ad uso abitativo. Il tipo di sistemazione inclusa copre le più disparate sistemazioni tra quelle disponibili sul mercato e copre i canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fini di lucro e cooperative. Sono anche inclusi i contratti per case private stipulati con i proprietari che si avvalgono dei benefici fiscali previsti in quei centri urbani che consentono una fiscalità agevolata per affitti con tetto massimo stabilito per tutti gli immobili da destinare alla locazione degli studenti universitari fuori sede.

Dunque, se lo studente non è nostro figlio e comunque non rientra nell’elenco dei nostri familiari a carico risulta comunque possibile usufruire della detrazione in questione. Certo è cosa abbastanza rara quanto unica però è importante saperlo. Naturalmente a maggior ragione è possibile usufruire per uno dei familiari fiscalmente a carico indipendentemente dal vincolo di familiarità.

Esistono anche altre detrazioni possibili per gli studenti universitari; per un approfondimento cliccate il seguente link

Limiti e percentuale detraibile per le spese per i canoni di  affitto per gli studenti

Come per le altre detrazioni tipicamente afferibili a questo contesto, anche per l’affitto per le spese degli studenti fuori sede è possibile portare in detrazione il 19% del totale delle spese sostenute da sottrarre dal monte totale delle tasse che dovete versare allo Stato. Personalmente avrei preferito che questo 19% fosse considerato come deduzione e quindi sottratto dal totale dell’imponibile da dichiarare; solo in questo caso rappresenta un vero contributo per le famiglie perché riduce l’imposta sul quale pagare le tasse (sulla cifra dedotta si azzererebbero tutte le tasse cioè sia l’Irpef che tutti gli altri tributi da versare in funzione della vostra fascia di reddito) mentre se contabilizzata come detrazione, si potrebbe incorrere nella situazione per la quale vi trovereste in “incapienza” e cioè avete un surplus positivo tra ciò che dovreste pagare come tasse e la cifra da portare in detrazione. In questo caso nessun vi rimborserebbe questa differenza positiva.

Attenzione però alle limitazioni poste in essere per questa tipologia di detrazione: oltre al tetto massimo detraibile pari a 2.633 euro annui ed alla formalizzazione relativa alla registrazione del contratto di locazione, lo studente deve aver scelto una sede universitaria che abbia una distanza di almeno 100 km dalla sua città di residenza e che comunque sia fuori dalla sua provincia. Sono ammessi al beneficio anche i territori degli stati membri della comunità europea.

Quindi se volessimo fare un veloce calcolo per capire qual è la cifra che possiamo portare in detrazione, tenuto conto del tetto massimo stabilito si ottiene:

2633 *0,19 = 500,27 euro

Non è molto ma comunque è una bella cifra. Mi farebbe piacere sapere, ma quanti di voi sono mai stati informati dal proprio commercialista di questa detrazione?

Dove si inseriscono le spese per la locazione degli studenti universitari nella precompilata?

A questo punto possiamo riassume che:

Requisiti:

    • Dimostrare di aver sostenuto le spese per la locazione di studenti fuori sede iscritti ad un corso di Laurea ;
    • Possedere il regolare contratto di locazione come stabilito per legge;

Limitazioni:

    • Percentuale detraibile 19%;
    • Tetto massimo detraibile pari a 2633 euro;
    • Sede universitaria distante almeno 100 Km dalla città di residenza e comunque fuori dalla provincia di quest’ultima.

La spesa sostenuta va inserita con il codice 18 nelle caselle da E8 a E10 del riquadro E della vostra precompilata.

Attenzione: il proprietario o referente legale dell’ente presso il quale avete stipulato il contratto di locazione non è obbligato ad emettervi fattura/ricevuta elettronica; ciò significa che siete costretti ad inserire queste spese a mano nelle caselle che vi ho indicato sopra. Ciò però impone che siete costretti a conservare le ricevute/fatture per almeno 5 anni nel caso l’Agenzia delle Entrate decida di eseguire il controllo della vostra precompilata per controllarne la veridicità della stessa. Per quella cifra è un “sacrificio” sicuramente sostenibile, non credete?

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Detrazioni per Spese Veterinarie: quali sono, cosa si può detrarre e le condizioni per farlo

Reading Time: 4 minutes

NoQuanti di voi amano gli animali e quanti hanno deciso di adottarne uno per dedicare loro tutte le vostre attenzioni e farlo divenire parte integrante della famiglia?

Certo, la scelta di condividere la propria vita con un animale da compagnia non deve essere presa a cuor leggero in quanto l’animale, non essendo autonomo, deve essere gestito ed accudito in toto e non può essere considerato alla stessa stregua di un oggetto da “usare” a piacimento fin quando non lo reputo superfluo. Infatti, abbiamo notizia di tanti abbandoni estivi di animali a causa dell’impossibilità di portarli con se in vacanza (fortunatamente ogni anno aumentano le strutture che accettano i nostri amici animali) oppure dei fantastici regali fatti a bambini desiderosi di giocare con un animale da compagnia senza che i genitori abbiamo presente e siano pienamente responsabili della gestione che un animale esige; attenzione, sono pienamente favorevole alla possibilità di integrare nel proprio stato di famiglia un animale purché chi lo adotta abbia piena consapevolezza del compito e delle necessità che l’animale esige e quindi abbia il pieno controllo della situazione, soprattutto per evitare che l’errata gestione ricada direttamente sull’animale.

Oggi lo Stato, considerando di primaria importanza l’aspetto legato alla gestione degli animali, ha legiferato diversi provvedimenti in materia, uno fra tutti quello che impatta i cani per i quali i propretari sono obligati ad inserirli all’interno del proprio stato di famiglia  dopo averlo regolarmente “chippato”.

Quindi proprio per agevolare i possessori di animali e supportarli nelle spese da sostenere, lo Stato ha introdotto delle detrazioni per i costi sostenuti in ambito veterinario sia per gli animali legalmente detenuti per compagnia che per pratica sportiva.

Già, perché come molti di voi sanno, quando si decide di accompagnarsi ma soprattutto accompagnare la crescita e la vita di un animale, bisogna tener presente che ci sono delle spese da sostenere indipendentemente dalla tipologia dello stesso, e che non vanno trascurate (cibo, accessori ma anche visite e extra vari ed eventuali).

Detrazione Spese Veterinarie: chi può usufruirne?

Della detrazione per Spese veterinarie possono usufruirne tutti i contribuenti possessori di un animale, che sia di compagnia o per pratica sportiva, e che lo abbiano regolarmente registrato, così come previsto dalle norme vigenti, variabili in funzione dell’animale in questione.

Non esistono limitazioni se non quella di dimostrare che siete voi i proprietari legali dell’animale, da certificare mediante le dovute indicazioni legate alla tipologia di animale in questione che può essere la fattura di acquisto (se avete acquistato l’animale da un rivenditore), la certificazione emessa da un veterinario dell’Asl di appartenenza, il certificato di adozione oppure l’identificazione/registrazione in appositi elenchi fatta in maniera volontaria da parte del contribuente che se ne assume giuridicamente la proprietà. Infatti mi preme sottolineare che bisogna far attenzione a far si che la richiesta di detrazione, a fronte delle spese sostenute, deve avvenire se e soltanto se avete regolarmente registrato l’animale o potete dimostrare di essere il proprietario perché altrimenti si può incorrere, nel caso di controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate sulla vostra dichiarazione, sia in sanzioni per appropriazione indebita a fronte della falsa dichiarazione, sia nella sanzione per la mancata registrazione, previsto dallanormativa vigente. Quindi occhio, se decidete di vivere con un animale fatelo seriamente e provvedete alla sua registrazione secondo la prassi prevista.

Limiti di applicazione e percentuale detraibile

Le spese che si possono portare in detrazione sono esclusivamente le Spese sostenute in ambito veterinario e cioè le parcelle che paghiamo per la cura dell’animale sia per quanto concerne le visite periodiche al quale deve essere obbligatoriamente sottoposto (valutazione dello stato di salute, somministrazione di vaccini, o cure straordinarie) sia di tutti i medicinali che si acquistano per le loro cure.

Questa detrazione, è considerata alla stessa stregua di quelle relativa alle spese mediche per il contribuente ed i suoi familiari; la detrazione prevista è del 19% sulla spesa sostenuta da sottrarre al monte totale delle tasse da versare; il tetto massimo sul quale risulta possibile applicare la detrazione purtroppo è di soli 387,40 euro peraltro ridotti da una franchigia, così come valido per le detrazioni relative alle spese mediche, pari a 129,11 euro. Cosa significa? Che purtroppo per le spese sostenute per l’animale non si può detrarre nulla fino alla cifra di 129,11 euro e si può portare in detrazione al 19% di tutto ciò che supera questa cifra fino al tetto massimo prima indicato. Quindi la massima detrazione ottenibile è pari a:

387,40 – 129,11 = 258,29 * 0,19 = 49,07 euro.

Il tutto vale se e soltanto se avete sostenuto una spesa pari al monte totale previsto o superiore ad esso.

Dove vanno inserite le detrazioni per  le Spese Veterinarie?

A questo punto possiamo riassume che:

Requisiti:

        • Possedere un animale che sia o di compagnia o per la pratica di attività sportiva;
        • Aver regolarmente registrato il possesso dell’animale secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
        • Aver superato il valore della franchigia pari a 129,11 per spese sostenute nell’ambito veterinario;

Limitazioni:

        • Percentuale detraibile 19%;
        • Tetto massimo detraibile indipendentemente dalla spesa consuntivata pari a 387,40 euro;

La spesa sostenuta va inserita con il codice 29 nelle caselle da E8 a E10 del quadro E della vostra dichiarazione dei redditi.

Attenzione alle seguenti indicazioni: se l’animale risulta regolarmente registrato ed il veterinario presso il quale vi rivolgerete emetterà fattura elettronica o acquistate i medicinali con il vostro codice fiscale troverete tutte le spese all’interno della precompilata; viceversa, se il veterinario vi rilascerà ricevuta/fattura non elettronica dovrete inserire voi il valore totale delle spese sostenute durante l’anno all’interno delle caselle sopra riportate e sarete comunque costretti a conservare le copie cartacee delle fatture, così come prevede la legge, per almeno 5 anni perché bisogna mostrarla all’Agenzia delle Entrate nel caso debba procedere ad un controllo della dichiarazione inviata.

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