Congedo parentale: cos’è e come si richiede ordinario e/o per Corona Virus

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A molti è sconosciuta la possibilità di usufruire, in determinate situazioni, di permessi che consentono di assistere i propri figli nella crescita, senza doverli motivare, tanto meno concordare con il proprio datore di lavoro, ma esclusivamente comunicandogli per tempo la vostra assenza. Vi state chiedendo di cosa sto parlando?

Si tratta dei congedi parentali.

Congedo parentale ordinario e covid-19(Corona Virus)

Molto diffusi tra le lavoratrici in concomitanza con il periodo post parto, per prestare l’assistenza inderogabile nei primi mesi di vita al proprio nasciuturo, sono scarsamente conosciuti ed ancor meno utilizzati dai papà; sappiate maschi che in particolari situazioni potete usufruirne  fino a 7 mesi complessivi. Ma vediamo come.

Congedi parentali: quali sono i diritti per ciascun genitore?

Il congedo parentale è un istituto che consente di assentarsi dal lavoro  sia prestare l’assistenza necessaria per i propri figli (anche se non affetti da patologie temporanee o persistenti) che per dare modo al genitore di  essere al fianco del proprio figlio durante la crescita.

Ciascun gentitore può usufruire per ogni figlio di 6 mesi complessivi che, per il papà possono arrivare a 7 mesi, nel caso si sia astenuto per un periodo continuativo o frazionato di almeno 3 mesi. In totale i due genitori possono usufruire comunque di 10 mesi, elevabili a 11 nella medisima condizione di padre lavoratore poc’anzi descritta. Nel caso sia presente un unico genitore lavoratore il periodo di cui può fruire in totale si attesta in 10 mesi.

Le regole appena descritte valgolo sia nel caso di genitori naturali che adottivi e si applicano dal primo giorno di ingresso in famiglia del bimbo in adozione, indipendentemente dalla sua età anagrafica. Può usufruirne anche solo il padre lavoratore, alle stesse condizioni sopra descritte, seppur la mamma non è una lavoratrice dipendente; peraltro, il padre ne può usufruire contemporanemamente alla madre dipendente nel caso quest’ultima sia in astensione  obbligatoria dal lavoro a causa della nascita del bambino.

Del permesso in questione se ne può  usufruire fino al compimento del 12 anno di vita del bambino (congedo ordinario) ma a condizioni  diverse. Vediamole nel dettaglio:

        • fino a 6 anni di vita del bambino si può usufruire al massimo di 6 mesi totali (madre e/o padre) e sono retribuiti al 30% dell’ultima retribuzione media del mese antecedente quello di avvio del congedo.
        • dai 6 agli 8 anni si può usufruire della quota eccedente i 6 mesi e/o anche della restante parte di cui non si è usufruito precedentemente nei primi 6 anni di vita. In entrambi i casi l’indennizzo al 30% sarà erogato nel caso in cui lo stipendio del genitore richiedente sarà inferiore a 2,5 volte il valore minimo di pensione stabilito per l’anno di richiesta del congedo.
        • Dagli 8 ai 12 di vita o di ingresso in famigia del bambino il congedo non è mai indennizzato.

Mi preme precisare che seppur il congedo non va autorizzato dal datore di daloro è necessario comunque rispettare le indicazioni presenti all’interno del vostro CCNL di appartenenza, dove vengono indicati i tempi minimi di preavviso entro il quale comunicare la vostra assenza al datore di lavoro. In genere per assenze lunghe bisogna comunicarlo con almeno 15 giorni di preavviso, mentre per assenze brevi o orarie è sufficiente un preavviso di almeno 3 giorni. Va da se che in casi di gravità ed emergenza conclamati anche questi tempi sono suscettibili di accordo tra le parti.

Il congedo parentale, indipendentemente dalla modalità fruita, dà diritto sempre alla contribuzione figurativa.

E’ importante sapere che la domanda va inserita all’interno del sistema INPS, al seguente link, almeno il giorno prima la data di avvio del vostro congedo.

Presentazione della domanda di congedo parentale sul sito INPS: come fare?

La richiesta di congedo parentale è possibile presentarla o usufruendo dei canonici canali, ovvero rivolgendosi ad un CAF che presenterebbe la domanda per voi, oppure recandosi presso una sede INPS; da qualche anno è possibile compilare autonomamente sulla piattafrorma on line dell’INPS la domanda, bisogna solo munirsi di alcuni dati essenziali, che di seguito riporto, ed essere in possesso del PIN Dispositivo che rilascia l’INPS a tutti i contribuenti che ne fanno richiesta e che offre la possibilità di presentare in maniera autonoma tutte le tipologie di domande. Ma vediamo nel dettaglio quali sono i dati che vi servono per poter procedere con la presentazione della richiesta;

      • I dati personali di chi esegue la domanda ed il relativo codice fiscale e dell’eventuale partener;
      • I dati personali del bambino sul quale eseguite la richiesta di permesso per congedo e naturalmente il suo codice fiscale;
      • I dati della azienda presso la quale siete dipendenti ovvero il codice fiscale o la partita iva sia della persona che presenta la richiesta che dell’eventuale partner, nel caso sia dipendente;
      • il conteggio complessivo dei giorni di congedo di cui avete usufruito, nel periodo antecedente la domanda che state inserendo, sia vostri che del vostro partener, nel caso ne abbia usufruito;
      • La vostra RAL annuale media.

Con questi dati a disposizione e con il PIN DISPOSITIVO o le credenziali SPID, accedete al seguente link, sul sito INPS ,e potrete procedere con la presentazione della domanda.

E’ importante sapere che si può usufuire del congedo parentale sia per giornate intere che per frazioni di esse. Si possono richiedere permessi orari, variabili ed in  funzione del vostro CCNL di appartenenza; ad esempio, se appartenete al settore metalmeccanico e quindi siete dipendenti di aziende che eseguono le canoniche 40 ore settimanali, ovvero  8 ore giornaliere, potrete usufruire di permessi orari in frazioni per multipli di due, con minimo 2 ore al giorno. Anche in questo caso bisogna pianificarli con largo anticipo e comunicarli al proprio datore di lavoro. Nella presentazione della domanda bisogna considerare che 8 ore di congedo parentale, seppur usufruito in maniera scaglionata, corrispondono ad una giornata di lavoro. Le domande devono essere presentate per giornate intere e non per frazioni di esse.

Congedo parentale per Corona Virus

L’esplosione del Corona Virus e tutto lo strascico di problemi che si è portato con se ha determinato la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per la salvaguardia dell’incolumità pubblica, affinché possa essere garantito il distanziamento sociale e dunque ridotta la diffusione del virus.

Ciò ha determinato molti problemi per quei genitori obbligati a lavorare e che si ritrovano i figli, magari piccoli, a casa e soli.

Il Governo, con il Decreto Cura Italia, ha stabilito che tutti i genitori lavoratori con figli in età scolare e dunque obbligati a restare a casa per tutto il periodo dell’emergenza, possono usufruire di 15 giorni di congedo parentale retribuito al 50% per ragazzi fino ai 12 anni di età, dunque con una sostanziale modifica rispetto al congedo ordinario.

E’ stata estesa la possibilità di fruire del congedo parentale anche per i genitori con figli che hanno un età compresa frai 12 ed i 16 anni. In questo caso però non è prevista nessuna indennità nè tanto meno vengono riconosciuti i contributi figurativi. In questi casi la domanda non va inoltrata all’INPS ma presentata direttamente al datore di lavoro che non può rifiutarla e deve accettarla d’ufficio. Naturalmente anche per conservare dei buoni rapporti con il proprio datore di Lavoro la stessa andrebbe presentata con un giusto periodo di anticipo.

Attenzione: i congedi fruiti a causa del COVID-19 non si possono ottenere in regime di orario frazionato ma esclusivamente per giornate intere.

Le condizioni per usufruire del congedo parentale per Covid-19(Corona Virus) sono le seguenti:

        • nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa;
        • non vi sia altro genitore disoccupato o non lavoratore.
        • nel nucleo familiare non vi sia altro genitore che fruisca contemporaneamente di congedo COVID-19;
        • non sia stata trasmessa richiesta del bonus alternativo per i servizi di baby-sitting.

e per i genitori di figli disabili di età superiore ai 12 anni oltre alle condizioni sopra citate l’accesso al congedo COVID-19 risulta possibile a condizione che

        • sia accertata la disabilità in situazione di gravità del figlio ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
        • il figlio sia iscritto a scuole di ogni ordine grado o in centri diurni a carattere assistenziale.

Le dichiarazioni mendaci sono, come sempre, punibili Penalmente.

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