730 congiunto: cos’è, chi può farlo e vantaggi

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Mi preme subito fare una doverosa precisazione per evitare di farti perdere tempo nel caso l’articolo in questione non rispecchia il tuo attuale stato di civile.

La congiunta può essere presentata da tutte quelle coppie che sono legalmente e civilmente riconosciute dallo Stato italiano. Rientrano in questo stato i coniugi a seguito di matrimonio civilmente contratto e registrato indipendentemente dal sesso dei componenti che costituiscono la coppia.

Non possono accedere a questa forma di dichiarazione le coppie conviventi e quelle di fatto e naturalmente i singles oltre ai contribuenti che presentano la dichiarazione per conto di incapaci e/o minori.

Chi può presentarlo ed i vantaggi connessi

La scelta di eseguire il 730 congiunto è un fatto che dipende molto da valutazioni personali seppur, come per tutto il resto, esistono dei pro e dei contro.

Innanzitutto per eseguire il 730 congiunto i due coniugi devono avere i requisiti reddituali richiesti ed uno dei due deve avere la possibilità di  utilizzare il modello 730; la convenienza si riscontra nel caso un cui uno dei due coniugi non ha il sostituto d’imposta verso il quale presentare la dichiarazione e, quindi, non può far eseguire il calcolo delle detrazioni/deduzioni; in tal caso, il vantaggio risiede nella possibilità di ottenere l’eventuale rimborso nello stipendio o nella pensione del coniuge che ha il sostituto di imposta.

Comunque bisogna sottolineare un fattore molto importante: seppur si sceglie di eseguire la dichiarazione congiunta il reddito totale (quindi la tassazione applicata su ciascuno dei due redditi) non sarà calcolata come somma dei due redditi ma il calcolo delle tasse e delle relative deduzioni/detrazioni, verranno eseguiti in maniera disguinta su ciascun  reddito indipendentemente dal canale che si usa per eseguire la dichiarazione.

Famiglie residenti in città diverse: che fare?

Il 730 congiunto può essere presentato anche da coniugi che risiedono in città separate a causa di questioni personali/lavorative (lo stato di famiglia non si indentifica nella residenza presso la quale la famiglia stabilisce la propria dimora ma dai rapporti familiari presenti tra i componenti del nucleo stesso; rientrano i familiari che si dichiarano appartenere allo stato di famiglia, seppur non collegati in linea diretta, come fratelli, sorelle, parenti e affini).

Lo stesso dicasi anche per chi è in regime di separazione dei beni; tale forma giuridica non prescinde dalla scelta di come eseguire la dichiarazione in quanto il calcolo delle tasse e tutto ciò che ne concerne avverrà comunque in maniera differenziata.

Garanzia nell’equità dei diritti alle coppie omo/etero

Lo Stato fortunatamente garantisce pari diritti anche a coppie omosessuali così come a quelle eterosessuali; ciò significa che il 730 precompilato può essere presentato anche da tutte le coppie costituite da persone dello stesso sesso estendendo i diritti sociali, fiscali e patrimoniali alle parti, però, unicamente derivanti dell’unione civile ufficialmente registrata;rientra anche, e la riporto a solo titolo informativo, la richiesta di reversibilità della pensione che si chiede in caso di lutto per la perdita del familiare unico titolare di reddito all’interno del nucleo.

A mio modesto parere questo è un grande salto in avanti che lo Stato Italiano ha fatto per il riconoscimento dei diritti essenziali ed inalienabili per tutte le persone che hanno scelto liberamente di vivere con gente dello stesso sesso; naturalmente, come avviene per le coppie eterosessuali, questa condizione è garantita solo dopo aver regolarizzato formalmente con un atto pubblico la propria posizione di coppia nei confronti dello Stato. Il discernimento dell’ambito sessuale non deve essere oggetto di privazione dei diritti, in fondo le tasse si pagano perché si lavora indipendentemente da chi si sceglie per vivere insieme. Gli etero e gli omo lavorano alla stessa maniera e devono godere degli stessi diritti/doveri.

A chi risulta restio ad accettare questa forma di parità di diritti, indipendentemente dal colore politico, che oggi mi sembra piuttosto una scelta di opportunismo invece che dettata dalle reali dinamiche ideologiche, mi permetto di chiedere: quando vi recate all’ufficio comunale per il disbrigo di una pratica badate più a conoscere la tendenza sessuale che ha il vostro interlocutore o farvi chiudere la pratica nel minor tempo possibile da una persona qualificata? Ed ancora, dovvesse capitare di farmi curare in urgenza presso uno dei nostri ospedali vi preoccupereste più delle tendenze sessuali del medico che avete dinanzi o della professionalità e della sua bravura nella soluzione del vostro problema?

Ogni tanto senza farsi trascinare da propagande populistiche e partitiche fate una riflessione e lasciate vivere ciascuno nella sua libertà se questa non lede la libertà dell’altro.

A voi la scelta!

I Contro del 730 congiunto

Adesso vi chiederete, ma quali sono i contro del 730 congiunto?

La procedura della compilazione si allunga un po’ perché sulla Home Page del 730 precompilato della piattaforma on line è obligatorio spuntare le caselle “Dichiarante” e “Dichiarazione congiunta” dal coniuge che ha il Sostituto di imposta verso il quale far convogliare il calcolo (infatti bisogna indicare i dati del sostituto anche se in genere sono sempre presenti all’interno della precompilata); viceversa nel modello del coniuge bisogna spuntare la casella “Dichiarazione congiunta” prima dell’accettazione. Inoltre, nel prospetto familiari è obbligatorio indicare, in ciascuna delle due dichiarazioni, il codice fiscale del coniuge.

Seppur la dichiarazione viene presentata in forma congiunta, ciascun coniuge può decidere liberamente di decidere, indipendentemente dalle scelte dall’altro, a chi destinare l’8, il 5 ed il 2 per mille.

Nota: Non è possibile presentare la dichiarazione congiunta nei casi di persone incapaci e/o minori e quando si è obbligati a presentare il modello Redditi PF, oppure quando si verifica il decesso del coniuge prima della presentazione della dichiarazione dei redditi.

E’ essenziale ricordare che seppur il coniuge non “Dichiarante” possiede il Sostituto di imposta l’eventuale accredito/addebito verrà eseguito in busta paga del soggetto che è stato identificato come “Dichiarante”; quindi occhio a come gestite la pratica, se siete in una situazione di separazione non ancora formalizzata mi permetto di consigliarVi la scelta di presentare le due dichirazioni in maniera completamente disgiunta. Potreste correre il rischio di far finire le Vostre Detrazioni verso il coniuge o peggio, ritrovarVi addebitati eventuali tasse non versate dal coniuge.

E questo si che sarebbe un bel problema!!!

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